Spiegato brevemente
Il Parlamento è composto da due Camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Entrambe collaborano alla formazione delle leggi.
La camera dei deputati
- Conta 400 membri
- Sono eleggibili i cittadini e le cittadine a partire dai 25 anni
- Viene eletta direttamente dagli elettori
Il Senato della Repubblica
- Conta 200 membri
- È eletto su base regionale: ogni Regione elegge i propri senatori
- Sono eleggibili i cittadini e le cittadine a partire dai 40 anni
- Il Presidente della Repubblica può nominare fino a cinque senatori a vita per altissimi meriti verso lo Stato
Elezione e durata
Entrambe le Camere sono elette per cinque anni. Anche gli italiani all’estero possono votare, tramite una circoscrizione dedicata. Le nuove elezioni devono svolgersi entro 70 giorni dalla fine della legislatura; fino ad allora, le Camere uscenti restano in carica.
Organizzazione e funzionamento
Ogni Camera elegge un Presidente e un Ufficio di Presidenza, che convocano e dirigono le sedute e gestiscono l’amministrazione interna. Le sedute sono generalmente pubbliche, ma possono essere segrete quando è necessario tutelare interessi rilevanti. Per approvare una decisione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza semplice.
Il processo legislativo
Le due Camere hanno lo stesso potere legislativo e condividono iniziativa e controllo delle leggi.
Ecco le principali fasi della formazione di una legge in Italia
- 📝 Presentazione di una proposta di legge
Da parte del Governo, di deputati/senatori o di almeno 50.000 cittadini.
- 🔍 Esame preliminare nelle commissioni
Le commissioni parlamentari analizzano il testo in dettaglio.
- 💬 Discussione in Aula
La Camera esamina la legge articolo per articolo, può modificarla e poi la mette ai voti.
- 🔄 Trasmissione all’altra Camera
Dopo l’approvazione in una Camera, il testo passa all’altra. Se vengono apportate modifiche, la legge torna alla prima Camera. Il testo deve essere approvato da entrambe.
- 📢 Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica
Una volta approvata dalle due Camere, la legge viene firmata e promulgata dal Presidente della Repubblica.
- 🗓️ Entrata in vigore
La legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per casi particolari esistono procedure accelerate per l’esame dei provvedimenti urgenti.
Il Presidente della Repubblica può rinviare la legge alle Camere per una nuova deliberazione. Se viene approvata nuovamente, deve essere promulgata.
Referendum abrogativo
Con 500.000 firme i cittadini possono proporre di abrogare totalmente o parzialmente una legge ✍️. Perché il referendum sia valido serve il quorum e la maggioranza dei voti favorevoli. Sono esclusi i referendum su leggi fiscali e di bilancio.
Altre funzioni importanti del Parlamento
- 💰 Approvazione del bilancio dello Stato e controllo su entrate e spese
- 🌐 Approvazione dei trattati internazionali
- ⚔️ Deliberazione dello stato di guerra e concessione di poteri speciali al governo
