A che età si può fare sesso?
Cosa significa consenso sessuale? E quando si parla di violenza sessuale?
Facciamo chiarezza su importanti questioni legali!
Le seguenti informazioni sono tratte dall’opuscolo “Aggressioni sessuali nei confronti di minorenni” (maggio 2024) e “Consenso ad atti sessuali” del Garante per l’infanzia e l’adolescenza.
Il consenso sessuale significa che tutte le persone coinvolte sono d’accordo con gli atti sessuali in ogni momento.
Se il consenso non viene dato, l’atto integra il reato di violenza sessuale stabilito dal Codice Penale.
Importante: Il silenzio o la mancanza di resistenza non
corrispondono ad un consenso!
A partire da quale età è valido il consenso?
La legge definisce l’età in cui il consenso dei giovani è valido.
- Minori di 13 anni: Il consenso non è valido in nessuna circostanza. È sempre un reato, anche se il minorenne ha dato il suo consenso.
- Minorenni con 13 anni compiuti: Il consenso è valido solo se l’altra persona ha un’età compresa tra i 13 e i 17 anni, ovvero se la differenza di età è al massimo di 4 anni.
- Minorenni dai 14 anni compiuti: possono esprimere un consenso valido dal punto di vista legale e compiere atti sessuali con persone maggiorenni.
ECCEZIONE: Se l’altra persona ha una funzione educativa (ad esempio: insegnante, allenatore, educatore, ecc.), l’età necessaria per considerare il consenso valido sale a 16 anni.
- Minorenni dai 16 anni compiuti: Se hanno rapporti sessuali con adulti che svolgono una funzione educativa, l’adulto è comunque perseguibile se abusa della sua posizione in tal senso e quindi commette violenza.
In ogni caso, è necessario informarsi preventivamente sull’età dell’altra persona. L’autore della violenza non può affermare di ignorare l’età della persona offesa per invocare ciò a propria scusa.
I reati sessuali nel diritto penale
Tutti gli atti sessuali che avvengono senza consenso sono considerati violenza sessuale e costituiscono un reato.
La seguente lista ha l’obiettivo di definire comportamenti riguardanti la sfera sessuale, chiarendo quali di essi possono portare a conseguenze con rilevanza penale:
| Sextortion | Una forma di ricatto nel mondo virtuale che usa materiale sessualmente esplicito, come foto o video intimi, che inizialmente è stato inviato dalla vittima. Spesso le vittime vengono minacciate che le loro foto o i loro video intimi verranno diffusi o pubblicati, se non pagano la somma di denaro richiesta. | Possibili reati: estorsione (Art. 629 StGB) violenza privata (Art. 610 StGB) minacce (Art. 612 StGB) |
| Revenge Porn | Quando una persona diffonde immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, senza il consenso della persona rappresentata, con l’intento di arrecare danno. Solitamente, viene fatto per “punire” un ex partner, causando disagio o imbarazzo. | Reato previsto: diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p.) |
| Grooming | Qualcuno che tenta di creare una relazione di fiducia e amicale con una ragazza o un ragazzo online (ad esempio tramite i social network) per poi spingerla o spingerlo a comportamenti sessuali. | Reato previsto: adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.) se commesso nei confronti di un minore di 16 anni. |
| Catcalling | Molestia che consiste nel dire cose sgradevoli o fare gesti volgari per esprimere attenzioni sessuali di solito ad una donna incontrata per strada o in un luogo pubblico. | Possibile reato: molestie o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) |
| Stalking | Quando una persona molesta o minaccia ripetutamente un’altra persona con comportamenti ossessivi che le fanno provare paura o ansia e la obbligano a cambiare il suo stile di vita per sentirsi al sicuro. Lo stalking può includere l’invio di numerosi messaggi, telefonate continue o comparire volontariamente dove l’altra persona si trova. | Reato previsto: atti persecutori (art. 612 bis c.p.) |
Pornografia minorile | Qualsiasi rappresentazione di persone minorenni coinvolte in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di persone minorenni. Sono punibili vari comportamenti, ad esempio, la produzione, la cessione o la distribuzione di questo materiale. | Reato previsto: pornografia minorile (art. 600 ter c.p.) |
Detenzione o accesso a materiale pedopornografico | La detenzione o l’accesso a materiale pornografico è illegale se il materiale coinvolge minori di 18 anni (pornografia minorile). La legge punisce quindi chi possiede (ad esempio scarica) o accede (ad esempio guarda online) a tali contenuti. | Reato previsto: detenzione o accesso a materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.) |
| Sexting | L’invio di immagini (“nudes”) e/o testi con contenuto sessualmente esplicito. | Possibile reato: se le foto vengono salvate sul telefono -> detenzione o accesso a materiale pedopornografico (art. 600 quater codice penale – c.p.) |
Cosa fare in caso di violenza sessuale?
Se hai subito una violenza sessuale, è importante trovare sostegno. Nessuno dovrebbe affrontare la violenza sessuale da solo.
Ecco alcuni passi che possono aiutarti:
- 💬 Parla con qualcuno: Confidati con qualcuno di cui ti fidi: amici, familiari o servizi di consulenza.
- 🗣️ Ottenere supporto: Contattare i centri di consulenza specializzati o i numeri di emergenza che offrono supporto. Esistono anche linee telefoniche anonime. I punti di contatto in Alto Adige sono riportati alla fine di questo articolo.
- 🚑 Assistenza medica: sottoponetevi a una visita medica per verificare le conseguenze per la salute e per raccogliere eventuali prove.
- 👮♀️ Sporgere denuncia: Puoi denunciare l’infrazione alla polizia. Sei tu a decidere quando e se farlo.
- 👩⚕️ Sostegno psicologico: la terapia del trauma o la consulenza possono aiutarti a elaborare le esperienze vissute e a rafforzarti a lungo termine.
Non è MAI colpa tua!
L’aiuto c’è! Numeri di emergenza e offerte di aiuto
Numero di emergenza gratuito per donne in situazioni di violenza:
800 276433
BOLZANO
GEA
Tel. 800 276 433 | www.casadelledonnebz.it
Associazione Casa alloggi protetti
Tel. 800 892 828 | www.hdgw.it
MERANO
Donne contro la violenza
Tel. 800 014 008 |www.donnecontrolaviolenza.org
BRUNICO
Casa delle donne Val Pusteria
Tel. 800 310 303 | www.bezirksgemeinschaftpustertal.it
BRESSANONE
Casa delle donne Valle Isarco
Tel. 800 601 330 | www.bzgeisackta
- Per consulenze e informazioni puoi contattare l‘associazione Frauen helfen Frauen.
- Maggiori informazioni riguardo alla tematica della violenza sulle donne e del sessimo sono disponibili sul sito del Forum Prevenzione.
SERVIZIO DI CONSULENZA: Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza
Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza ti fornisce consulenza, ti informa sui tuoi diritti (e doveri), può mediare tra te, i tuoi genitori, gli insegnanti o eventuali altre persone coinvolte e può anche indirizzarti ad altri punti di riferimento.
Tutti i servizi del Garante per l’infanzia e l’adolescenza sono gratuiti e confidenziali.
Contatta il Garante per l’infanzia e l’adolescenza!
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