Qui potrai scoprire a partire da che età è consentito lavorare in Alto Adige e tutto quello che i lavoratori e le lavoratrici minorenni devono sapere.
A che età è consentito lavorare in Alto Adige?
In Italia l’obbligo scolastico ha una durata di dieci anni e parte dall‘età di 6 anni. È quindi obbligatorio frequentare la scuola fino all’età di 16 anni. L’obbligo d‘istruzione dura invece fino ai 18 anni. Questo significa che non è consentito lavorare fino alla maggiore età?
No, ci sono diverse forme di lavoro che si possono svolgere anche all’età di 15 o 16 anni.
A partire dai 15 anni puoi:
- 😎 Svolgere un tirocinio estivo durante le vacanze scolastiche
- 🏫 Fare un tirocinio esplicitamente previsto dal piano di studi della tua scuola (scuola media, liceo, scuola professionale) e quindi facente parte delle attività didattiche curriculari in qualsiasi momento
- ⚒️ Lavorare come apprendista attraverso un contratto di apprendistato (= “apprendistato tradizionale”, cioè formazione duale in azienda e scuola professionale)
A partire dai 16 anni puoi:
- 😎 Svolgere un lavoro estivo con contratto feriale
- 💼 Lavorare durante il tempo non scolastico (ad esempio durante le vacanze o dopo la scuola), a condizione che rispetti l’obbligo scolastico e d’istruzione e che il totale delle ore di scuola e di lavoro non superi le 40 ore settimanali
ESISTONO ECCEZZIONI?
Sono previste eccezioni per alcune forme di formazione in azienda e per alcuni lavori considerati leggeri.
È ad esempio possibile completare un tirocinio a partire dall’età di 14 anni se questo fa parte del programma di formazione scolastica.
Sono inoltre previste eccezioni per alcuni settori come la cultura, l’arte e il show business. Tra queste si contano ad esempio la recitazione al cinema e alla televisione e lo sport (per questo tipo di eccezioni è sempre necessario rivolgersi all’Ispettorato del lavoro).
Disposizioni sulla tutela dei minori: Queste norme si applicano a lavoratori e lavoratrici di età inferiore ai 18 anni
- ⏳ ORARIO DI LAVORO: Giovani tra i 16 e i 18 anni possono lavorare per un massimo di 8 ore al giorno e 40 ore alla settimana, mentre minori di 16 anni possono lavorare per un massimo di 7 ore al giorno e 35 ore alla settimana (incluso l’orario scolastico).
- 😴 RIPOSO SETTIMANALE: Sono previsti due giorni di riposo possibilmente consecutivi alla settimana, di cui uno deve essere la domenica (tranne nei settori di cultura, arte, sport, show business, recitazione e ristorazione). In casi eccezionali, questi giorni possono essere ridotti a 36 ore consecutive.
- 🌘 LAVORO NOTTURNO: Generalmente non è consentito. Sono previste eccezioni per i maggiori di 16 anni e nei settori di cultura, arte, show business e recitazione.
- ⏸️ RIPOSO GIORNALIERO: Deve essere di almeno 12 ore consecutive e comprendere la fascia di tempo tra le 22:00 e le 6:00 oppure tra le 23:00 e le 7:00.
- ☕️ PAUSA: Dopo una prestazione lavorativa continuativa di 4,5 ore, i dipendenti minorenni hanno diritto a una pausa di almeno un’ora.
- 🏖️ FERIE: Minori di 16 anni hanno diritto a 30 giorni di ferie retribuite all’anno; per giovani tra i 16 e i 18 anni, le ferie annuali sono uguali a quelle dei dipendenti adulti (a seconda del contratto collettivo, di solito 4 settimane).
Tirocinio, apprendistato, contratto feriale e contratto di lavoro: Quali sono le differenze?
TIROCINIO
| Obiettivo | Uno stage funge da orientamento professionale e non è incentrato sulle prestazioni lavorative. |
| Età e requisiti di accesso | – > 15 anni – frequentare attualmente o avere concluso non più di 12 mesi fa scuola o università – non avere concluso altri stage per una durata complessiva di 10 mesi – non avere concluso uno stage riguardante lo stesso settore e le stesse mansioni |
| Durata | per studenti/studentesse: 2 settimane – 3 mesi (in casi eccezionali fino a 4 mesi) per universitari/e: 2 settimane – 6 mesi (in casi eccezionali fino a 10 mesi) |
| Compenso | È possibile concordare un’indennità mensile (il Dipartimento del Lavoro raccomanda uno stipendio lordo di 600 euro). |
Per maggiori informazioni consulta il dépliant di YoungSGBCISL.
CONTATTO FERIALE
| Obiettivo | È un contratto di lavoro a tempo determinato con finalità formative, con l’obiettivo di mettere in pratica le conoscenze teoriche. Il lavoro deve quindi essere correlato al programma scolastico/di studio frequentato. |
| Età e requisiti di accesso | – > 16 anni – completamento del primo anno di scuola superiore |
| Durata | 6 – 14 settimane (da giugno a ottobre) |
| Compenso | A seconda del livello d’istruzione è prevista una percentuale dello stipendio stabilito dal contratto collettivo: 55% al completamento del primo anno della scuola superiore 65% al completamento del secondo anno della scuola superiore 75% al completamento di altri anni scolastici 85% per universitari/e |
Per maggiori informazioni consulta il dépliant di YoungSGBCISL.
APPRENDISTATO
| Obiettivo | Il contratto di apprendistato è una forma speciale di rapporto di formazione e lavoro e regola la forma di impiego tra apprendista e azienda. |
| Età e requisiti di accesso | – > 15 anni – fino a max. 25 anni |
| Durata | A seconda della professione ha durata di 3 o 4 anni (36 o 48 mesi). Può essere prolungato fino a un anno se l’apprendista non ha completato la scuola professionale o non ha superato l’esame finale di apprendistato. |
| Compenso | Lo stipendio è proporzionale al salario dell’operaio specializzato. Per saperne di più, clicca qui. |
Per maggiori informazioni consulta l’agenda apprendisti dell’Istituto Promozione Lavoratori.
CONTRATTO DI LAVORO
| Obiettivo | Stabilisce il rapporto tra dipendente e azienda. Qui trovi informazioni dettagliate sui diversi tipi di contratto di lavoro. |
| Età e requisiti di accesso | – > 16, se l’obbligo d’istruzione viene rispettato – > 18 anni |
| Durata | Secondo la legge nazionale, una settimana lavorativa ordinaria a tempo pieno prevede 40 ore. Gli straordinari sono consentiti solo ai maggiorenni e devono essere retribuiti di conseguenza, con un massimo di 250 ore di straordinario all’anno. |
| Compenso | Determinato dai contratti collettivi nazionali, da accordi locali e aziendali e da accordi individuali. Di norma, gli stipendi non possono scendere al di sotto del salario minimo stabilito dal contratto collettivo. |
Qui trovi maggiori informazioni.
FAQ
Posso andare a scuola e lavorare allo stesso tempo?
Sì, a partire dai 16 anni è possibile lavorare durante il tempo non scolastico (ad esempio durante le vacanze o il doposcuola), a condizione che sia rispettato l’obbligo scolastico e d’istruzione e che il totale delle ore di scuola e di lavoro non superi le 40 ore settimanali. Ai minori di 18 anni si applicano inoltre norme speciali per la tutela dei giovani.
Posso svolgere qualsiasi lavoro a partire dai 16 anni o ci sono attività vietate?
Alcune attività sono vietate! Sono quelle in cui i minori entrano in contatto con determinate sostanze, polveri, metalli, macchine e simili. Ai minori non è inoltre consentito trasportare carichi pesanti per più di 4 ore. Le eccezioni possono essere approvate se l’attività è a scopo di formazione (per maggiori informazioni in merito contatta l’Ispettorato del lavoro).
Chi deve firmare il contratto di lavoro se non ho ancora 18 anni?
I giovani che hanno completato l’obbligo scolastico e che hanno compiuto 16 anni possono firmare un contratto di lavoro autonomamente. In questo caso non è quindi necessario il consenso dei genitori. Esiste un’eccezione per l’esercizio di attività di natura culturale o artistica, nell’industria pubblicitaria o nel settore dello spettacolo, nonché per la partecipazione a eventi sportivi per giovani di età inferiore ai 16 anni.
In questi casi, è necessaria l’approvazione da parte dell’Ispettorato del lavoro competente sul territorio. Per ottenerla è necessario il consenso scritto dei genitori o dei tutori legali. Inoltre deve essere garantita l’integrità psicofisica del minore durante lo svolgimento dell’attività. Per domande relative alle norme di protezione per i giovani rivolgiti al Garante per l’infanzia e l’adolescenza.
Quando si può svolgere un’attività professionale autonoma?
Per svolgere un’attività professionale come lavoratore autonomo è necessario essere maggiorenni.
I minorenni possono diventare lavoratori autonomi solo se:
- sono esonerati dalla potestà genitoriale (“minorenni emancipati”), ad esempio se si sposano.
- sono impegnati in attività di natura culturale, artistica o sportiva.
Per domande relative al lavoro autonomo rivolgiti alla Camera di commercio.
SERVIZIO DI CONSULENZA: YOUNG SGBCISL
YOUNG SGBCISL è il gruppo giovani della SGBCISL e si batte per le esigenze, gli interessi e i diritti dei giovani sul mercato del lavoro. I destinatari non sono solo i giovani lavoratori, ma anche chi è ancora in formazione o chi sta per entrare nel mondo del lavoro.
YOUNG SGBCISL offre consulenze per giovani dipendenti in merito a questioni di diritto del lavoro.
| @young_sgbcisl | |
| young@sgbcisl.it | |
| Numero di telefono | 0471 568461 |
SERVIZIO DI CONSULENZA: Kinder- und Jugendanwaltschaft
Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza ti fornisce consulenza, ti informa sui tuoi diritti (e doveri), può mediare tra te, i tuoi genitori, datori di lavoro, gli insegnanti o eventuali altre persone coinvolte e può anche indirizzarti ad altri punti di riferimento.
Tutti i servizi del Garante per l’infanzia e l’adolescenza sono gratuiti e confidenziali.
Contatta il Garante per l’infanzia e l’adolescenza!
| @kinder_jugendanwaltschaft_bz | |
| Numero di telefono | 0471 946050 |
| 331 1738847 | |
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SERVIZIO DI CONSULENZA: Ispettorato del Lavoro
L’Ispettorato del lavoro fornisce informazioni sulle questioni legali relative al lavoro e può approvare eccezioni.
| Numero di telefono: | 0471 418540 |
| E-Mail: | ispettorato-lavoro@provincia.bz.it |
| Indirizzo: | Palazzo 12, Via Canonico Michael Gamper 1, Bolzano |
